Il Consiglio federale pone in consultazione il progetto dell'ordinanza riveduta sugli investimenti collettivi.
L'L-QIF può essere costituito come fondo contrattuale, come SICAV o come SICAF.
Gli L-QIF possono essere aperti o chiusi e, nel caso di veicoli aperti, possono essere costituiti come fondo unico o come struttura ombrello composta da più comparti.
Vigilanza
L'L-QIF non è soggetto né a un obbligo di approvazione né a un obbligo di autorizzazione da parte della FINMA e non è neppure vigilato da essa.
Investitori ammessi
L'L-QIF è accessibile esclusivamente a investitori qualificati.
Nel caso di investimenti diretti in immobili, l'L-QIF è a disposizione esclusivamente di clienti professionali “per se”, ad esclusione dei family office e dei clienti che sono diventati clienti professionali in virtù di una dichiarazione di opting-out.
Documenti del fondo
Per un L-QIF devono essere redatti i seguenti documenti:
Patrimonio minimo
Il patrimonio minimo di un L-QIF deve ammontare a 5 milioni di CHF un anno dopo il lancio.
Direzione del fondo/Gestore di patrimoni collettivi
Gli L-QIF sono tenuti a nominare una direzione del fondo per l'amministrazione e la gestione del portafoglio. La delega delle decisioni di investimento – indipendentemente dal volume dell'L-QIF – può essere delegata solo a un gestore di patrimoni collettivi (GPC) nazionale o estero.
Liquidità
Nel caso di L-QIF aperti con investimenti a valutazione ridotta o negoziabili, le quote devono essere riscattate, in linea di principio, ogni due anni. Durante i primi 5 anni dal lancio, l'L-QIF aperto può rimanere chiuso per i riscatti. Ciò deve essere previsto nei documenti del fondo.
L-QIF aperti
In linea di principio, le disposizioni in materia di investimento per i fondi di titoli, i fondi immobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi, nonché per le SICAF, non sono applicabili all'L-QIF.
Tutte le disposizioni in materia di investimento devono tuttavia essere descritte dettagliatamente nei documenti del fondo:
L-QIF chiusi