Scheda informativa: Limited Qualified Investor Fund (L‑QIF) – (Art. 118a – Art. 118p revKAG)

Il Consiglio federale pone in consultazione il progetto dell'ordinanza riveduta sugli investimenti collettivi.

Caratteristiche
Forma giuridica

L'L-QIF può essere costituito come fondo contrattuale, come SICAV o come SICAF.

Gli L-QIF possono essere aperti o chiusi e, nel caso di veicoli aperti, possono essere costituiti come fondo unico o come struttura ombrello composta da più comparti.

Vigilanza
L'L-QIF non è soggetto né a un obbligo di approvazione né a un obbligo di autorizzazione da parte della FINMA e non è neppure vigilato da essa.

Investitori ammessi
L'L-QIF è accessibile esclusivamente a investitori qualificati.

Nel caso di investimenti diretti in immobili, l'L-QIF è a disposizione esclusivamente di clienti professionali “per se”, ad esclusione dei family office e dei clienti che sono diventati clienti professionali in virtù di una dichiarazione di opting-out.

Documenti del fondo
Per un L-QIF devono essere redatti i seguenti documenti:

  • Per la forma giuridica di un fondo contrattuale: Un contratto di fondo;
  • Per la forma giuridica della SICAV: Un regolamento di investimento;
  • Per la forma della SICAF: Un contratto sociale.


Patrimonio minimo
Il patrimonio minimo di un L-QIF deve ammontare a 5 milioni di CHF un anno dopo il lancio.

Restrizioni

Direzione del fondo/Gestore di patrimoni collettivi
Gli L-QIF sono tenuti a nominare una direzione del fondo per l'amministrazione e la gestione del portafoglio. La delega delle decisioni di investimento – indipendentemente dal volume dell'L-QIF – può essere delegata solo a un gestore di patrimoni collettivi (GPC) nazionale o estero.

Liquidità
Nel caso di L-QIF aperti con investimenti a valutazione ridotta o negoziabili, le quote devono essere riscattate, in linea di principio, ogni due anni. Durante i primi 5 anni dal lancio, l'L-QIF aperto può rimanere chiuso per i riscatti. Ciò deve essere previsto nei documenti del fondo.

Restrizioni d'investimento

L-QIF aperti
In linea di principio, le disposizioni in materia di investimento per i fondi di titoli, i fondi immobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi, nonché per le SICAF, non sono applicabili all'L-QIF.

Tutte le disposizioni in materia di investimento devono tuttavia essere descritte dettagliatamente nei documenti del fondo:

  • Apposizione di un'avvertenza sui rischi riguardante i principali rischi dei possibili investimenti negli L-QIF con investimenti alternativi sulla prima pagina del documento del fondo;
  • 50% di assunzione di crediti, max. 100% di pegno o cessione a scopo di garanzia e max. 600% di impegno complessivo;
  • Il prestito di titoli, le operazioni pronti contro termine, i derivati, l'assunzione e la concessione di crediti, le vendite allo scoperto devono essere descritti nei documenti del fondo.
  • I fondi master-feeder sono ammessi per l'L-QIF, a condizione che entrambi i fondi siano L-QIF.


L-QIF chiusi

  • L'L-QIF SICAF deve avere una durata minima di 5 anni.
  • La realizzazione di progetti di costruzione, immobiliari o infrastrutturali da parte di persone direttamente o indirettamente collegate al socio accomandatario (“General Partner”), all'amministratore o agli investitori non è ammessa.

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